STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MOTO CLUB POLIZIA DI STATO
Articolo 1: Costituzione
E’ costituita l’Associazione Ricreativa e Culturale denominata MOTO CLUB POLIZIA DI STATO, club motociclistico ufficiale della
Polizia di Stato. Essa è apolitica, apartitica e asindacale, senza fini di lucro e svolge la propria attività principalmente in Italia Il tesseramento è aperto a tutti coloro che condividono i valori etici e morali del Moto Club e della Polizia di Stato, nello spirito aggregativo, nel raggiungimento degli scopi sociali e nel rispetto delle norme del Codice della Strada. L’Associazione ha sede in Roma (RM), presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto”, Via Fornaci di Tor di Quinto s.n.c. Presso la sede storica di Sanremo, Piazza Don Orione c/o posto Polizia Ferroviaria, rimangono depositati tutti gli atti e documenti inerenti l’attività di gestione antecedente all’emanazione del presente statuto, i memorabilia, targhe, coppe e analoghi riconoscimenti acquisiti durante il periodo di affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana nonché altri atti e documenti di interesse storico-culturale relativi al periodo di prima attività dell’Associazione. Custode del materiale sopra indicato viene nominato il primo Presidente Onorario dell’Associazione.
Articolo 2: Durata
Articolo 2: Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati o, in caso di impossibilità, nelle forme previste dalla legge.
Articolo 3: Scopo
Articolo 3: Scopo
Gli scopi dell’Associazione sono:
Rafforzare lo spirito di corpo tra colleghi in servizio ed in quiescenza;
Promuovere l’immagine della Polizia di Stato accogliendo coloro che ritengono che la pratica del motociclismo in forma collettiva possa accrescere la positiva idea dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza su disponibilità e sensibilità all’aspetto sociale;
Organizzare eventi socio-turistici e ricreativi orientati anche alla raccolta di fondi da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio” ovvero all’assistenza a soggetti, Enti o strutture private con comprovato bisogno;
Promuovere gite turistico-culturali;
Promuovere attività sportive, formative e ricreative non agonistiche;
Collaborare con le Istituzioni per attività di ricerca, antincendio boschivo, protezione civile,
soccorso, scorte tecniche e quanto altro richieda l’impiego di mezzi e specializzazioni in disponibilità dell’Associazione;
Collaborare ed assistere altre realtà nell’attuazione dei loro scopi sociali se convergenti con i propri
Articolo 4: Logo
Articolo 4: Logo
Il logo dell’Associazione è registrato, è di uso esclusivo del sodalizio e sono autorizzati ad utilizzarlo per la produzione di gadgets, striscioni ed altre attività pubblicitarie, solo i componenti dell’Associazione previa autorizzazione da parte del Comitato Direttivo.
Articolo 5: Organi dell'associazione
Articolo 5: Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
Presidente;
Vice Presidenti;
Tesoriere;
Consiglio Direttivo;
Consiglio Nazionale;
Comitato Direttivo;
Assemblea generale dei Soci;
Assemblea locale dei Soci
Articolo 6: Presidente
Articolo 6: Presidente
E’ il legale rappresentante dell’Associazione, ad ogni effetto di legge, avanti a tutti i terzi ed in giudizio e firma a rappresentanza dell’Associazione medesima.
Il Presidente, appartenente (in servizio o in quiescenza) ai Ruoli della Polizia di Stato, è eletto con i voti dei due terzi del Consiglio Nazionale.
Propone il Comitato Direttivo che è ratificato dal Consiglio Nazionale.
Può essere eletto Presidente dell’Associazione qualsiasi Socio in possesso dei requisiti soggettivi e della qualità di appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato (in servizio o in quiescenza), che si candida per tale carica, iscritto all’Associazione da almeno tre anni consecutivi. Rimane in carica tre anni, è rieleggibile e può essere sfiduciato dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi. Qualora nel corso del mandato il Presidente non possa o non voglia continuare a ricoprire la propria carica, il Vice Presidente con funzioni di
relazione con le Autorità e le Istituzioni ricoprirà la carica e provvederà alla sua sostituzione temporanea fino alla nuova elezione da svolgersi con le modalità già specificate.
Il Presidente ha i seguenti compiti e prerogative:
Presiede il Comitato Direttivo;
Nomina i Vice Presidenti;
Nomina il Tesoriere;
Indirizza l’attività dell’Associazione;
Da concreta esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale o
dall’assemblea;
In casi di urgenza può prendere decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, salvo sottoporre le decisioni prese al medesimo nella prima riunione successiva, per ottenerne
la ratifica.
Può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di organi ausiliari che ritiene opportuno avere per una migliore gestione dell’Associazione.
Il Presidente, al termine del proprio mandato, se non rieletto, acquisisce di diritto la qualità di Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario presiede la Commissione Disciplina, quando convocata dal Comitato Direttivo, non paga la quota associativa annuale, ha facoltà di voto durante l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria ma non può più ricoprire cariche nell’amministrazione del MotoClub.
Tra il Presidente uscente e quello subentrante viene redatto uno specifico documento in cui viene attestato il passaggio delle consegne del patrimonio e dei beni amministrati
dall’Associazione.
Articolo 7: Presidente
Articolo 7: Vice presidenti
Sono Soci non Onorari dell’Associazione, essi vengono nominati dal Presidente, del quale sono i principali collaboratori.
I Vice Presidenti, appartenenti (in servizio o in quiescenza) ai Ruoli della Polizia di Stato sono
tre:
Vice Presidente con funzioni vicarie ed ispettive:
Svolge attività di relazione con le Istituzioni; verifica il corretto espletamento delle attività
di cui al presente statuto da parte delle Delegazioni su incarico del Comitato Direttivo;
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento in quelle mansioni che gli sono tipiche, mantenendone gli indirizzi; è portavoce ufficiale dell’Associazione.
Vice Presidente con funzioni di coordinamento:
Cura le relazioni dell’Associazione con altre realtà del settore motociclistico di livello nazionale ed armonizza l’interazione tra le diverse articolazioni dell’Associazione.
Vice Presidente con funzioni di collaborazione:
Cura le relazioni dell’Associazione con altre realtà del settore non motociclistico di livello nazionale e svolge funzioni di collaborazione tra l’Associazione e le realtà esterne.
I Vice Presidenti versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Nazionale per i Soci
Ordinari.
Articolo 7: Tesoriere
Articolo 8: Tesoriere
È nominato dal Presidente. E’ un Socio dell’Associazione che registra, secondo le modalità concordate, le attività finanziarie della stessa nonché il carico e scarico dei beni amministrati dal Club.
Il Tesoriere, se non tecnicamente in grado di assolvere in prima persona alle funzioni demandate, provvede mediante incarico a consulente esterno, il cui costo di prestazione viene valutato ed approvato dal Comitato Direttivo.
In caso di delega a consulente esterno, il Tesoriere cura l’ordinata e tempestiva trasmissione allo stesso di tutto il carteggio di carattere economico e fiscale dell’Associazione.
Versa annualmente la quota stabilita dal Consiglio Nazionale per i Soci Ordinari.
Articolo 8: Consiglio dei fondatori
Articolo 9: Consiglio dei fondatori
I consiglieri sono la memoria storica del Moto Club e costituiscono una presenza permanente nel Consiglio Nazionale con il compito di garantire il mantenimento dello spirito originario con cui è nata l’Associazione.
Versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Nazionale per i Soci Ordinari.
Articolo 10: Consiglio nazionale
Articolo 10: Consiglio nazionale
È l’assemblea composta dal Consiglio dei Fondatori, dai Capi Delegazione Regionale e dal Comitato Direttivo.
Si riunisce almeno una volta all’anno nella quale, a maggioranza dei due terzi dei presenti:
Elegge il Presidente alla scadenza del mandato;
Provvede alla modifica del presente documento a seguito di conforme proposta dell’Assemblea dei Soci;
Valuta la creazione di nuove articolazioni territoriali;
Stabilisce le quote annuali di iscrizione e rinnovo all’Associazione;
Approva la nomina del Comitato Direttivo proposta dal Presidente;
Approva la nomina dei Capi e Vice Capi delle articolazioni territoriali;
Ratifica le decisioni assunte in deroga dal Comitato Direttivo;
Ratifica i provvedimenti di radiazione degli associati deliberati dal Comitato Direttivo;
Articolo 11: Comitato direttivo
Articolo 11: Comitato direttivo
E’ costituito, per l’ordinaria amministrazione e gestione dell’Associazione, da:
Presidente
Vice Presidente con funzioni vicarie ed ispettive;
Vice Presidente con funzioni di coordinamento;
Vice Presidente con funzioni di collaborazione;
Il Comitato si avvale di una segreteria; essa è composta da membri nominati dal Presidente, che non ricoprono ulteriori incarichi nell’ambito dell’Associazione. E’ responsabile della redazione dei verbali inerenti a tutte le attività espletate e coadiuva il Presidente nelle altre attività di competenza. I componenti della segreteria garantiscono la riservatezza delle operazioni compiute e degli atti redatti; essi possono essere esonerati dallo stesso Presidente che li ha nominati, ovvero su proposta dei membri del Comitato Direttivo. La
nomina dei componenti può essere temporanea quando legata a particolari esigenze dell’Associazione che richiedono maggiori risorse umane.
Le riunioni del Comitato Direttivo, ivi comprese quelle con gli organi ausiliari e tecnici di cui ritiene di avvalersi per specifiche esigenze, sono tenute in modalità telematica onde consentire la partecipazione del maggior numero di componenti presenti sul Territorio
Nazionale.
Articolo 12: Assemblea generale dei soci
Articolo 12: Assemblea generale dei soci
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea:
Approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
Delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Nazionale;
Propone le modifiche al presente documento;
Designa e sostituisce gli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
(Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente in occasione del Motoraduno Nazionale del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta al Comitato Direttivo a maggioranza dei due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Comitato Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche a maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è tenuta in modalità preferibilmente telematica onde consentire la partecipazione del maggior numero di associati presenti sul Territorio Nazionale.
(Validità dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche bnello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per proporre la modifica dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
(Diritti di partecipazione)
Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo associato.
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne l’invio di copia in forma telematica.
Il verbale dell’Assemblea dei Soci è pubblicato sulle pagine di comunicazione ufficiali adottate dall’Associazione.
Articolo 13: Assemblea dei soci
Articolo 13: Assemblea dei soci
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea locale dei Soci è l’organo elettivo dell’Associazione a livello territoriale. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Capo dell’articolazione territoriale di interesse e, quando regolarmente costituita, è espressione della volontà degli associati nella realtà territoriale di interesse; le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea:
Approva il rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Capo dell’articolazione periferica di appartenenza;
Elegge il Capo dell’articolazione territoriale di appartenenza;
Segnala al Capo dell’articolazione territoriale di appartenenza eventuali situazioni da riportare in sede di Consiglio Nazionale
(Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente in data antecedente al Motoraduno Nazionale del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO onde consentire di sottoporre, in occasione dell’Assemblea generale dei Soci, la valutazione delle questioni sollevate.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta al Capo dell’articolazione territoriale di appartenenza a maggioranza dei due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Capo dell’articolazione territoriale.
L’Assemblea straordinaria è tenuta in modalità preferibilmente telematica onde consentire la partecipazione del maggior numero di associati presenti nell’are territoriale di interesse.
(Validità dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
(Diritti di partecipazione)
Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo associato.
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente appositamente nominato e sottoscritto dal Capo dell’articolazione territoriale.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne l’invio di copia in forma telematica.
Articolo 14: Soci
Articolo 14: Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (nonché i minori autorizzati dagli esercenti la potestà genitoriale), che abbiano i seguenti requisiti comuni: buona condotta morale e civile nonché assenza di precedenti penali. In presenza di pendenze penali o civili l’Associazione, a mezzo della Commissione di cui all’articolo 32, si riserva il diritto di valutare la posizione del socio fino al termine del relativo procedimento.
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
Soci Consiglieri: sono quelli previsti o nominati con le modalità sancite nell’atto
costitutivo. Essi non hanno compiti direttivi o esecutivi, salvo che non
siano loro stessi a candidarsi per assumere eventuali cariche, e
vengono interpellati nel caso di gravi problemi nella gestione
dell’Associazione, con il solo scopo di garantirne l’esistenza ed il
mantenimento dello spirito originario, assumendo, in tal caso, pieni
poteri decisionali. Versano annualmente la quota stabilita dal
Consiglio Nazionale per i Soci Ordinari.
Soci Ordinari: aderiscono all’Associazione, previa presentazione di apposita
domanda e versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio
Nazionale, hanno facoltà di voto durante l’Assemblea ordinaria e
straordinaria (se maggiorenni), se in possesso dei requisiti soggettivi,
possono essere eletti nel Comitato Direttivo e ricoprire cariche
nell’amministrazione del Moto Club.
Soci Onorari: nominati dal Comitato Direttivo, su proposta dei componenti del
Consiglio Nazionale, nel numero massimo di due all’anno per
Delegazione salvo casi eccezionali da sottoporre al Comitato Direttivo,
per le particolari attività svolte in favore dell’Associazione o per i motivi
indicati nella nomina. Non versano quota associativa, non hanno
facoltà di voto e non possono essere eletti nel Comitato Direttivo né
ricoprire cariche nell’amministrazione del Moto Club.
L’elenco dei soci del Moto Club è tenuto ed aggiornato dal Comitato Direttivo, che rilascia periodicamente i bollini di affiliazione per l’anno in corso.
Articolo 15: Diritti e doveri dei soci
Articolo 15: Diritti e doveri dei soci
Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per le materie indicate dal precedente art. 12.
Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione per il tramite delle pagine di comunicazione ufficiale.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi amministrativi del Club.
Gli aderenti svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Non perseguono scopi diversi da quelli della “Associazione ricreativa e culturale MOTO CLUB POLIZIA DI STATO”;
Non pongono in essere comportamenti o attività che possano creare turbative o danno all’Associazione;
Articolo 16: Decadenza dei soci
Articolo 16: Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
Dimissione volontaria;
Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
Radiazione deliberata dal Comitato Direttivo a seguito della valutazione comportamentale espletata dalla Commissione Disciplina;
Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 36 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione, assunto dal Comitato Direttivo, ha validità permanente;
l’associato radiato non può essere riammesso nell’Associazione nemmeno in forma di sostenitore.
Articolo 17: Sostenitori
Articolo 17: Sostenitori
Aderiscono all’Associazione in forma esterna.
Essi, previa presentazione, ed approvazione del Comitato Direttivo, di apposita domanda, contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante donazioni in denaro o altri beni, indicando se finalizzate alla gestione nazionale o a quella della Delegazione Regionale o Sezione Provinciale di riferimento; non hanno facoltà di voto e non possono essere eletti a ricoprire cariche nell’amministrazione del Moto Club.
Articolo 18: Iscrizione / Accettazione
Articolo 18: Iscrizione– accettazione
L’istanza di iscrizione all’Associazione viene presentata presso l’articolazione territoriale competente per il territorio ove l’interessato presta servizio ovvero vi è residente. In caso di assenza di articolazione nel territorio del richiedente, l’istanza viene presentata presso la sede dell’Associazione più prossima allo stesso.
L’istanza presentata dell’interessato appartenente (o già appartenente) ai Ruoli della Polizia di Stato viene inviata al Comitato Direttivo, munita di un parere del responsabile dell’articolazione territoriale competente, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’istanza presentata dell’interessato non appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato, può essere presentata dopo almeno 6 mesi di frequenza del gruppo motociclistico durante i quali la persona ed il suo comportamento nelle dinamiche del gruppo vengono monitorate dal responsabile dell’articolazione territoriale perché possa esprimere al Comitato Direttivo un ponderato parere circa l’accoglimento.
I membri del Comitato Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, letto il parere del responsabile dell’articolazione territoriale di interesse, decretano l’ammissione del socio nell’articolazione territoriale di competenza, ovvero il suo respingimento, esprimendone la motivazione.
I componenti dell’Associazione possono recedere dalla qualità di Socio in qualsiasi momento, previa presentazione di apposita domanda.
Qualora il Comitato Direttivo non si esprima, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con un provvedimento di respingimento motivato, la domanda è da intendersi ratificata ed accettata.
Il recesso o la radiazione dalla qualità di Socio comporta la restituzione/ritiro della tessera, il
divieto di esibire in pubblico i colori o l’emblema del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO e non dà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per l’iscrizione all’Associazione.
La tessera ri-acquisita dal Comitato Direttivo viene distrutta.
L’iscrizione si intende valida per l’anno solare in cui è stata presentata la richiesta di iscrizione, con scadenza al 31 dicembre. Qualora restino immutati i requisiti di affiliazione
dell’anno precedente, il rinnovo si otterrà mediante il solo pagamento della quota annuale prevista per l’anno successivo.
E’ fatto obbligo, a tutti i Soci, di comunicare immediatamente eventuali variazioni delle specifiche riportate nell’art. 14, pena la decadenza della qualità di Socio.
Articolo 19: Patrimonio dell'associazione
Articolo 19: Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Quote associative versate annualmente dai soci;
Donazioni e contributi volontari versati da soci, sostenitori e persone giuridiche sia pubbliche che private;
Introiti derivanti da eventi creati dall’Associazione o da attività svolte in collaborazione con altre associazioni.
Articolo 20: Gestione del patrimonio
Articolo 20: Gestione del patrimonio
L’Associazione si avvale di un apposito Conto Corrente Postale o Bancario amministrato dal Tesoriere.
Le operazioni finanziarie effettuate dall’Associazione avvengono preferibilmente
tramite il Conto Corrente nazionale con rilascio di apposito titolo fiscale da tenere agli atti per anni 10 dall’emissione. Nel rispetto delle esigenze di tracciatura delle spese e della tenuta della documentazione di riscontro per 10 anni dall’emissione, sono tuttavia consentite
eccezionali operazioni a mezzo di denaro contante. Il Presidente i Vice Presidenti ed il Tesoriere sono gli unici demandati a maneggiare denaro per conto dell’Associazione nonché ad eventualmente delegare terzi (Capo Delegazione/Sezione o Vice Capo Delegazione/Sezione) ogni qualvolta vi sia necessità. L’esercizio finanziario
dell’Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre. Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige un rendiconto dell’esercizio per sottoporlo agli associati nel corso dell’Assemblea generale.
Le Delegazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono eseguire operazioni economiche per le somme da queste amministrate impiegando il Codice Fiscale attribuito all’Associazione solo previa intesa con il Tesoriere e, salvo diversa indicazione, con trasmissione trimestrale dei giustificativi di spesa e rendicontazione, al fine di consentire la redazione del rendiconto economico-finanziario nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 21.
Il Comitato Direttivo è deputato alla gestione finanziaria dell’Associazione a livello nazionale tramite il Tesoriere, che può avvalersi di uno o più collaboratori, interni od esterni, per l’adempimento di tale obbligo.
L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci può nominare uno o più Revisori dei Conti (persona in possesso di requisiti tecnici idonei ad assolvere alla funzione, anche esterna all’Associazione) con il compito di controllo finanziario del bilancio.
Qualsiasi associato può promuovere, solo in sede di Assemblea dei Soci, la nomina del Revisore dei Conti che dovrà essere eletto a maggioranza dei presenti. Il mandato del Revisore dei Conti terminerà con la fine della verifica finanziaria e comunque entro due mesi dalla nomina.
Al Revisore dei Conti eventualmente nominato non è dovuto alcun compenso per l’opera prestata.
Le quote annuali di iscrizione dei soci all’Associazione, determinate dal Consiglio Nazionale ai sensi del precedente art. 10 dello statuto, vengono così ripartite:
1/3 viene destinato alle attività dell’Associazione a livello nazionale;
2/3 vengono destinati alle attività delle articolazioni in cui è inserito il socio.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 21: Rendiconto economico finanziario
Articolo 21: Rendiconto economico finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere e sottoposto al visto del Comitato Direttivo per essere approvato dall’Assemblea Generale dei Soci con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato a mezzo delle pagine di comunicazione ufficiali adottate dall’Associazione.
Articolo 22: Beni dell'associazione
Articolo 22: Beni dell’associazione
Per lo svolgimento dell’attività sociale, le articolazioni del Moto Club possono impiegare beni acquistati o acquisiti a titolo gratuito da sostenitori, altre associazioni, Istituzioni o Enti. Tutti i beni di cui l’Associazione è in possesso, devono risultare da registri documentali tenuti dall’articolazione territoriale o nazionale che li gestisce. L’acquisto e la gestione di beni impiegati per il raggiungimento dei fini sociali deve trovare tassativo riscontro sia nelle
scritture contabili che in quelle del carico e scarico dei materiali dell’articolazione territoriale che li gestisce.
Articolo 23: Delegazioni regionali
Articolo 23: Delegazioni regionali
Sono costituite da gruppi di soci raccolti per area geografica regionale. Esse promuovono iniziative locali nell’ambito degli scopi dell’Associazione, nel rispetto dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi incentivando, laddove necessario, l’attività espletata dalle Sezioni Provinciali che insistono sul territorio di competenza.
Le Delegazioni Regionali coordinano e sollecitano i rapporti tra le Sezioni Provinciali e le supportano nell’organizzazione del Motoraduno Nazionale del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO.
Le Delegazioni Regionali:
Sono composte da un minimo di 30 soci;
Hanno un Capo, appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato, in forza in Ufficio o Reparto della Polizia di Stato istituito nell’articolazione territoriale in esame ovvero, se cessato dai Ruoli, residente nella provincia dell’articolazione territoriale in parola, eletto dall’Assemblea dei Soci dell’area geografica regionale secondo le modalità del successivo art. 26, ed un Vice Capo Delegazione da lui nominato;
Devono fregiarsi del simbolo registrato dell’Associazione, con eventuali personalizzazioni che richiamano l’identità della Delegazione, purché ne facciano richiesta scritta con trasmissione dell’elaborazione grafica al Comitato Direttivo che, valutatane l’opportunità, approva a mezzo di delibera;
I simboli, i loghi e/o le personalizzazioni sono da intendersi sempre di proprietà
dell’Associazione e vengono concessi in uso temporaneo alla Delegazione;
Nel caso di cessazione dell’attività della Delegazione, i loghi e quant’altro di pertinenza, vengono depositati presso il Comitato Direttivo e restano di esclusiva proprietà del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO;
Tutte le Delegazioni concorrono fattivamente alle attività dell’Associazione e concordano il calendario degli eventi nel corso del Consiglio Nazionale organizzandone almeno uno nel corso dell’anno. Il 50% dei proventi di ciascun evento organizzato dalla Delegazione, al netto delle spese di organizzazione e gestione, è destinato al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”. La quota di solidarietà versata al Piano Cronici viene segnalata al Comitato Direttivo per la pubblicazione sulle pagine di comunicazione ufficiale adottate dal Club.
Alla data di sottoscrizione del presente statuto si dichiara la composizione delle seguenti Delegazioni Regionali:
- ABRUZZO – Pescara
- CAMPANIA – Napoli
- EMILIA ROMAGNA – Piacenza
- LAZIO – Roma
- LIGURIA – Imperia
- LOMBARDIA – Milano
- PIEMONTE – Cuneo
- SARDEGNA – Abbasanta
- SICILIA – Palermo
- TOSCANA – Livorno
- VENETO – Treviso
Articolo 24: Sezioni provinciali
Articolo 24: Sezioni provinciali
Sono costituite da gruppi di soci raccolti per area geografica provinciale. Esse promuovono iniziative locali nell’ambito degli scopi dell’Associazione, nel rispetto dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Le Sezioni Provinciali:
Sono composte da un minimo di 15 soci;
Hanno un Capo, appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato, in forza in Ufficio o Reparto della Polizia di Stato istituito nell’articolazione territoriale in esame ovvero, se cessato dai Ruoli, residente nella provincia dell’articolazione territoriale in parola, eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci dell’area geografica provinciale secondo le modalità del successivo art. 26, ed un Vice Capo Sezione da lui nominato;
Utilizzano il logo registrato dell’Associazione, con eventuali personalizzazioni concesse alla Delegazione Regionale dal Comitato Direttivo, apponendovi il nome della Sezione;
I simboli, i loghi e/o le personalizzazioni sono da intendersi sempre di proprietà
dell’Associazione e vengono concessi in uso temporaneo alla Sezione;
Nel caso di cessazione dell’attività della Sezione, i loghi e quant’altro di pertinenza, verrà depositato presso il Comitato Direttivo e restano di esclusiva proprietà del MOTO CLUB POLIZIA DI STATO;
Tutte le Sezioni concorrono fattivamente alle attività dell’Associazione e concordano il calendario degli eventi con il Capo Delegazione Regionale perché vengano discussi nel corso del Consiglio Nazionale organizzandone almeno uno nel corso dell’anno. Il 50% dei proventi di ciascun evento organizzato dalla Sezione, al netto delle spese di organizzazione e gestione, è destinato al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”. La quota di solidarietà versata al Piano Cronici viene segnalata al Comitato Direttivo per la pubblicazione sulle pagine di comunicazione ufficiale adottate dal Club.
Alla data di sottoscrizione del presente statuto si dichiara la composizione delle seguenti Sezioni Provinciali:
- CAMPANIA – Salerno
- EMILIA ROMAGNA – Riccione
- LAZIO – Latina
- LIGURIA – Savona
- PIEMONTE – Alessandria
- SICILIA – Catania
- TOSCANA – Prato
- UMBRIA – Terni
- VENETO – Venezia
- VENETO – Vicenza
Articolo 25: Istituzione di nuove articolazioni territoriali
Articolo 25: Istituzione di nuove articolazioni territoriali
Qualora il numero degli associati richiedenti sia quello minimo previsto dal presente statuto il Capo della Delegazione Regionale può richiedere al Comitato Direttivo la costituzione di nuove articolazioni territoriali.
Il richiedente raccoglie le aspirazioni delle nuove articolazioni indicando la denominazione ed inviando alla Segreteria del Comitato Direttivo un elenco sottoscritto dei soci che ne richiedono la creazione. Il logo deve obbligatoriamente rispettare le previsioni del presente statuto.
Le aspiranti nuove articolazioni verranno dapprima riconosciute come “gruppo” facente capo all’articolazione territoriale più prossima e le attività verranno vagliate per un periodo non inferiore ad un anno. La nascita dell’articolazione verrà comunque deliberata in occasione del Consiglio Nazionale annuale come al pari, eventualmente, verranno resi i motivi che ne hanno decretato il diniego.
Articolo 26: Capi e vice capi delle articolazioni territoriali
Articolo 26: Capi e vice capi delle articolazioni territoriali
Il Capo dell’articolazione territoriale è il rappresentante responsabile della stessa ad ogni effetto di legge, innanzi ai terzi ed in giudizio.
Egli è sempre un appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato in forza in Ufficio o Reparto della Polizia di Stato istituito nell’articolazione territoriale in esame ovvero, se cessato dai Ruoli, residente nella provincia dell’articolazione territoriale in parola.
Il Capo dell’articolazione territoriale è eletto dall’Assemblea dei Soci presenti sul territorio.
Il Vice Capo dell’articolazione territoriale è il suo principale collaboratore, da lui nominato, e lo sostituisce – in tutte le sue funzioni – in caso di assenza e/o legittimo impedimento seguendone gli indirizzi e può essere delegato a svolgere specifiche mansioni:
Il Capo dell’articolazione territoriale ha mandato triennale e la sua nomina viene sottoposta ad approvazione del Consiglio Nazionale.
Alla scadenza del mandato il Capo dell’articolazione territoriale deve accertare l’eventuale esistenza, all’interno della stessa, di possibili nuovi candidati per la carica e riferirne al Comitato Direttivo in forma scritta.
Qualora non ve ne fossero e lui stesso fosse disponibile per un nuovo mandato, il rinnovo nella carica è automatico e non si darà luogo ad elezioni. Dell’esplorazione sulla presenza di candidati viene data pubblicità sulle pagine di comunicazione ufficiale adottate dal Club.
Nel caso invece in cui si debba procedere allo svolgimento di elezioni:
All’atto della candidatura il Capo dell’articolazione territoriale deve indicare il nome del suo
vice;
L’espressione di voto deve avvenire preferibilmente in modalità telematica o comunque in una forma che garantisca anonimato ed effettività del voto.
È valida con almeno i voti dei due terzi degli iscritti dell’articolazione territoriale;
Qualora non si raggiungesse tale “quorum” l’elezione sarà ritenuta valida a maggioranza delle preferenze espresse dai votanti.
Dell’avvenuta elezione e delle modalità di raccolta dei voti adottate deve essere redatto apposito verbale, controfirmato da tutti i candidati alla carica. L’elezione deve essere svolta nell’imminenza del Consiglio Nazionale annuale, allo scopo di poter ratificarne le cariche in occasione dello stesso.
Tra il Capo dell’articolazione territoriale uscente e quello subentrante dovrà essere redatto uno specifico documento in cui venga attestato il passaggio di consegne, di patrimonio e di beni amministrati.
Possono candidarsi alla carica di Capo dell’articolazione territoriale tutti i Soci iscritti all’Associazione da almeno tre anni consecutivi e facenti parte dell’articolazione territoriale interessata purché appartenenti (in servizio o in quiescenza) ai Ruoli della Polizia di Stato Il Capo dell’articolazione territoriale può avvalersi, per la gestione della stessa, di altri soci, con vari incarichi che riterrà necessari per lo svolgimento della vita dell’articolazione. Questi
collaboratori non sono riconosciuti tra gli organi dell’Associazione; la responsabilità giuridica verso l’Associazione e le Leggi rimane esclusivamente in capo al Capo ed al Vice Capo dell’articolazione territoriale.
Il Capo dell’articolazione territoriale può essere sfiduciato dal Consiglio Nazionale o dai soci dell’articolazione riuniti in assemblea a maggioranza dei due terzi degli iscritti.
Qualora nel corso del mandato il Capo dell’articolazione rassegni le proprie dimissioni, l’incarico passa al Vice Capo dell’articolazione il quale provvede:
A verificare l’esistenza di altri candidati all’incarico
Ad indire entro 30 giorni lo svolgimento di elezioni, curandone la corretta esecuzione,secondo le modalità sopra riportate.
Nel caso non si addivenisse alla nomina di un nuovo Capo, l’articolazione territoriale viene “congelata” mantenendo i propri iscritti nonché i loghi che la caratterizzano. Il Consiglio Nazionale deciderà poi, caso per caso, come procedere.
Qualora nel corso del mandato un Vice Capo dell’articolazione territoriale rassegni le proprie dimissioni, il Capo dell’articolazione dovrà procedere ad una nuova nomina entro 15 giorni.
Articolo 27 : Incompatibilità di cariche
Articolo 27: Incompatibilità di cariche
Le cariche di Capo e Vice Capo di Delegazione Regionale nonché quelle di Capo e Vice Capo Sezione Provinciale sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere.
Articolo 28: Gemellaggio con altri motoclub
Articolo 28: Gemellaggio con altri motoclub
Le eventuali richieste di gemellaggio di Moto Club vengono vagliate caso per caso dal Comitato Direttivo che ne detta regole e condizioni, quindi l’approvazione definitiva è sottoposta al Consiglio Nazionale mediante votazione.
Articolo 29: Convenzioni
Articolo 29
CONVENZIONI
L’Associazione stipula a livello nazionale convenzioni con realtà esterne finalizzate ad incentivare l’aggregazione dei soci nell’ottica del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
Le convenzioni, per specifiche relative alle realtà territoriali, possono altresì essere stipulate con campo di applicazione limitato alla sola Regione o alla Provincia di interesse.
Per l’attivazione di una convenzione, l’articolazione territoriale interessata presenta al Comitato Direttivo un progetto scritto recante la tipologia di accordo, l’operatività sul territorio, i vantaggi derivanti all’Associazione nonché eventuali condizioni particolari da valutare.
Il Comitato Direttivo, valutata l’opportunità di procedere all’attivazione della convenzione delibera la sua durata annuale con scadenza al 31 dicembre; le convenzioni si rinnovano esclusivamente con atto scritto tra le parti.
Della convenzione viene data pubblicità sia sulle pagine ufficiali nazionali che su quelle territoriali eventualmente autorizzate ai sensi del successivo art. 30.
Articolo 30: Uso dei sistemi di comunicazione
Articolo 30: Uso dei sistemi di comunicazione
L’Associazione, per le comunicazioni con i propri soci nonché per la promozione
dell’immagine e delle iniziative verso l’esterno, si avvale di un sito internet (www.mcps.it) e di una pagina facebook (moto club polizia di stato) ufficiali.
Il coordinamento dei suddetti sistemi di comunicazione è demandato al Vice Presidente con funzioni vicarie che, per mezzo di soci dell’Associazione che possiedono capacità tecnica adeguata o attraverso il conferimento di incarico ad operatori esterni qualificati, il cui costo di prestazione viene valutato ed approvato dal Comitato Direttivo, su impulso del Comitato stesso, determina gli standard qualitativi a livello nazionale e monitora la corrispondenza agli standard approvati di quelli a livello decentrato.
La creazione di pagine web o di social network locali viene autorizzata o ratificata, per quelle preesistenti all’emanazione del presente statuto, dal Comitato Direttivo su richiesta scritta del Capo dell’articolazione territoriale interessata.
Le pubblicazioni devono sempre rispettare canoni di legalità, di civile esposizione del pensiero, di educazione e senso di appartenenza ad un club che si fregia dell’ufficialità della Polizia di Stato.
La responsabilità per l’inserimento di informazioni, scritti e/o immagini, in prima persona o riportate da altre fonti, grava su colui che l’effettua e, in caso di mancata rispondenza ai canoni deontologici sopra indicati, è sottoposta a valutazione disciplinare; sul Capo dell’articolazione territoriale sulla cui pagina pubblica vengono esposte informazioni, scritti e/o immagini non rispondenti ai canoni deontologici richiamati grava, in tal caso, la responsabilità per mancato controllo, anch’essa valutabile disciplinarmente.
Gli eventuali costi di gestione delle pagine locali autorizzate dal Comitato Direttivo gravano totalmente sull’articolazione territoriale richiedente.
Articolo 31: Commissione disciplina
Articolo 31: Commissione disciplina
Costituita dal Comitato Direttivo al verificarsi dell’evento che ne determina la composizione, la Commissione Disciplina è formata da 2 soci nominati, a rotazione, tra i Capi e Vice Capi di Delegazione Regionale e dall’ultimo Presidente Onorario nominato al termine del mandato, in qualità di presidente. In caso di impedimento di uno dei componenti il Presidente nomina alla supplenza uno dei Vice Presidenti dell’Associazione. La commissione, oltre che nei casi di valutazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 32 dello statuto, opera anche in presenza di controversie tra soci della stessa articolazione territoriale e/o tra soci di articolazioni territoriali diverse di cui al successivo art. 33. Dalla Commissione sono tassativamente esclusi i soggetti a qualsiasi titolo interessati dalla controversia.
Articolo 32: Provvedimenti disciplinari
Articolo 32: Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono:
“Richiamo formale”;
“Sospensione da 1 a 6 mesi dall’attività associativa”;
“Radiazione dall’Associazione”.
E’ cura della Commissione Disciplina, nominata dal Comitato Direttivo secondo le modalità stabilite dall’art. 31 del presente statuto, valutare i casi sottoposti alla sua attenzione.
L’uso del potere disciplinare non esclude il ricorso da parte dell’Associazione alla giustizia ordinaria.
(Procedimento disciplinare)
Il procedimento disciplinare è atto riservato dell’Associazione; i documenti che lo compongono sono visionabili ed utilizzabili unicamente dagli organi preposti alla valutazione dei comportamenti ed all’adozione dei provvedimenti.
Le riunioni della Commissione Disciplina sono tenute in modalità telematica onde consentire la partecipazione di tutti i componenti distribuiti sul Territorio Nazionale.
La Commissione provvede ad elevare l’addebito all’inquisito entro 15 giorni dalla nomina del Comitato Direttivo.
L’inquisito, nel termine di ulteriori giorni 15, provvede a depositare dichiarazioni difensive ovvero ad indicare testimoni o altre circostanze di tempo e d luogo necessarie a circoscrivere l’evento ed a consentire alla Commissione la piena valutazione della vicenda.
La Commissione, valutati gli atti depositati ed esperiti gli ulteriori accertamenti eventualmente resisi necessari, delibera il proscioglimento del trasgressore dagli addebiti ovvero l’applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare ritenuta più congrua, tenendo in debito conto di tutte le circostanze attenuanti rilevate, di eventuali precedenti disciplinari del trasgressore, del carattere, dell’età e della anzianità di Associazione.
La Commissione sanzionerà con maggior rigore le mancanze commesse che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il buon andamento delle attività dell’Associazione o della sua immagine verso la collettività, quelle indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
Il verbale di delibera della Commissione viene inviato al Comitato Direttivo che, ai sensi dell’art. 11 del presente statuto, provvede per quanto di competenza ed alla registrazione del provvedimento nella scheda anagrafica del socio.
Il provvedimento di radiazione dell’Associazione è sottoposto a ratifica del Consiglio
Nazionale.
Articolo 33: Controversie
Articolo 33: Controversie
Le controversie tra gli associati e tra le articolazioni territoriali non ricomposte dal Vice Presidente con funzioni di coordinamento vengono valutate dalla Commissione Disciplina nominata con le modalità indicate all’art. 31.
Articolo 34: Divisa
Articolo 34: Divisa
La divisa dell’Associazione è indossata in tutte le manifestazioni ufficiali ed in quelle istituzionali cui il Club partecipa di iniziativa o su invito.
La divisa dell’Associazione è composta da un capospalla di colore blu notte o nero, con inserti azzurri e bianchi e da un pantalone di colore blu notte o nero.
Sul retro del capospalla è inserito il logo di cui all’art. 4 del presente statuto, annesso all’atto costitutivo depositato presso le competenti Autorità.
Sul lato cuore del fronte il logo, approvato dal Comitato Direttivo, recante la Delegazione Regionale o la Sezione Provinciale di cui agli artt. 23 e 24 dello statuto.
Sul lato del fronte opposto al cuore è altresì applicato il tricolore italiano su nastrino orizzontale e, al di sotto dello stesso, di pari misura del tricolore sovrastante, il nominativo ovvero il nickname del Socio su patch orizzontale di colore bianco bordato di azzurro con scritta in azzurro nel font Iperion.
E’ consentito apporre sul capospalla ufficiale altre patch commemorative di eventi a condizione che in alcun modo vengano coperti i segni distintivi di Club su esposti.
La scelta della tipologia di capi da impiegare come divisa ufficiale, l’aggiunta di eventuali altri, le variazioni di qualsiasi genere sulla foggia nonché il costo annuale al socio degli stessi vengono determinati dal Comitato Direttivo sentiti i Soci Consiglieri Fondatori.
La fornitura della divisa ufficiale del Club alle articolazioni periferiche avviene unicamente attraverso i canali stabiliti dal Comitato Direttivo.
Le articolazioni periferiche, per l’impiego in manifestazioni non ufficiali ne istituzionali e previa approvazione del Comitato Direttivo del capo e della foggia prescelti, possono munirsi di ulteriore abbigliamento di tipo e colore differente da quello descritto, nel rispetto delle indicazioni prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24 del presente statuto, nonché creare capi di abbigliamento da distribuire come gadget in eventi organizzati.
In occasione di eventi ufficiali o istituzionali di durata superiore ad un giorno i capi di abbigliamento sopra descritti possono essere indossati alternativamente a condizione che nelle cerimonie e nelle occasioni di presentazione ufficiale dell’Associazione venga indossata inderogabilmente la divisa ufficiale approvata dal Consiglio Nazionale con separata delibera.
Articolo 35: Motoraduno nazionale del moto club polizia di stato
Articolo 35: Motoraduno nazionale del moto club polizia di stato
E’ il motoraduno nazionale dell’Associazione ed assume, altresì, la funzione di Assemblea Ordinaria dei soci.
Il raduno è annuale e può essere organizzato da qualsiasi articolazione territoriale, che ha facoltà di aggiungere alla denominazione principale un’eventuale nomenclatura aggiuntiva in ragione della specificità territoriale o di altre motivazioni di carattere locale o sociale.
Il progetto di attuazione dell’evento viene presentato in occasione del Consiglio Nazionale, che ne autorizza, previa votazione a maggioranza dei presenti, la realizzazione, al più tardi entro la fine del mese di gennaio successivo, dopo aver vagliato tutte le proposte presentate in ordine a:
Fattibilità logistica;
Capacità e l’esperienza del/dei proponente/i;
Modalità di effettuazione.
L’effettuazione della scelta sulla località ove organizzare il moto raduno non vincola il Consiglio Nazionale a considerare le località escluse in forma di calendarizzazione degli eventi futuri.
Il Motoraduno Nazionale non può essere organizzato da una Sezione Provinciale che non ha acquisito precedente esperienza nella promozione e gestione di motoraduni nel proprio territorio, salvo interessamento e collaborazione diretta della Delegazione Regionale di riferimento e su deroga rilasciata dal Consiglio Nazionale.
Il coordinamento delle attività è comunque e sempre demandato alla Delegazione Regionale sul cui territorio insiste la Sezione Provinciale che organizza l’evento; la mancata osservanza delle direttive specifiche espresse dal Consiglio Nazionale o di quelle generali di cui al presente statuto possono comportare la revoca dell’autorizzazione a procedere.
Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto mensilmente al visto del Vice Presidente con funzioni di coordinamento.
Tutte le attività finanziarie connesse all’evento vengono accuratamente documentate e comunicate, al termine dello stesso, al Comitato Direttivo per la pubblicazione sulle pagine ufficiali dell’Associazione.
Onde consentire agli organizzatori di intrattenere i rapporti con le Autorità locali, il Consiglio Nazionale provvederà a conferire tutte le deleghe necessarie alla realizzazione dell’evento.
Articolo 36: Scioglimento dell'associazione
Articolo 36: Scioglimento dell’associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 12; in tal caso, il patrimonio economico ed i beni dell’organizzazione, dopo la liquidazione, vengono devoluti ad altre associazioni o organizzazioni con fini di pubblica utilità.
Articolo 37: Norme transitorie
Articolo 37: Norme transitorie
L’adeguamento alle disposizioni previste nel presente statuto nonché la segnalazione al Comitato Direttivo delle informazioni che necessitano di delibera o di ratifica devono essere attuate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre mesi 6 dalla sua emanazione. Il mancato allineamento con le previsioni regolamentari verrà sottoposto al vaglio del Comitato
Nazionale per un’eventuale deroga o per l’adozione di specifici provvedimenti.
Le prime elezioni per i Capi delle articolazioni territoriali si terranno per la gestione 2021/2023; fino a detta data, se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 14 e del presente statuto e se non dimissionari, rimangono confermati gli attuali responsabili di articolazione.
Articolo 38: Norma di rinvio
Articolo 38: Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio all’atto costitutivo
dell’Associazione ed alle norme di legge ed ai principi generali ell’ordinamento giuridico italiano.
Roma, 29 marzo 2018
Francesco Paolo CAPELLI
Mauro FRISCIOTTI
Luigi TRITAPEPE
Salvatore BONSIGNORE
Michele MAURO
Gian Franco FOIS
Lucia CASADIO
Massimiliano RAVAIOLI
Mcps Roma